IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO
Una quasi trentennale esperienza insegna come sia fondamentale creare, fin dalle prime battute di una vicenda giudiziaria con implicazioni tecniche, un collegio difensivo, affinché gli esperti del diritto (magistrati o avvocati) possano lavorare con gli esperti tecnici (consulenti e periti, anche di discipline diverse). Ad esempio nel ricostruire un infortunio sul lavoro spesso è risolutivo un consulto tra l’ingegnere esperto di sicurezza e il medico legale.
Ciò è vero non solo per gli incarichi di parte, ma anche negli incarichi ricevuti dall’Autorità Giudiziaria, soprattutto nel caso della Consulenza Tecnica al PM ex art. 359-360 cpp, quando la collaborazione tra organi di PG, Consulenti Tecnici e Magistratura è spesso dirimente nell’orientare correttamente la fase di indagini preliminari.
Infatti, se un famoso adagio recita "l’unione fa la forza" anche la Suprema Corte con la sentenza n. 35702/09 ha confermato e ridefinito il ruolo del CTP - Consulente Tecnico di Parte - precisando che il Consulente integra l’ufficio difensivo, quando lo stesso non è in grado di adempiere al proprio ruolo in quanto carente delle necessarie competenze scientifiche, tecniche o artistiche.
Il contributo del Consulente Tecnico è quindi, allo stesso tempo, quello di organo di parte e mezzo di prova, atteso che l’apporto del Consulente Tecnico non esaurisce la sua efficacia nell’integrazione dell’ufficio difensivo, ma incide direttamente sul processo ed il contraddittorio tra le parti e consente al Giudice di individuare quale sia la prospettiva scientifica più attendibile.
Quanto affermato dalla Suprema Corte era stato già sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.498/89: “il Consulente Tecnico appartiene all’ufficio della difesa come è dimostrato anche dalle norme che lo equiparano al difensore nei diritti e nei doveri”, che indicava il Consulente Tecnico di Parte come Ausiliario della difesa e strumento per offrire al Giudicante elementi di valutazione basati su cognizioni scientifiche proprie di un esperto della materia specifica.